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LEGGE 3 dicembre 1955, n. 1111

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 ottobre 1955, n. 874, concernente variazioni alla imposta di fabbricazione sugli oli minerali lubrificanti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 6-12-1955
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto-legge  6  ottobre  1955, n. 874, concernente variazioni
all'imposta  di  fabbricazione  sugli  oli  minerali lubrificanti, e'
convertito in legge, con la seguente modificazione:
  "E' aggiunto il seguente art. 1-bis:
  "L'imposta  di  fabbricazione  e  la corrispondente sovraimposta di
confine,  previste  per  gli oli da gas dall'art. 1, primo comma, del
decreto-legge  3  dicembre  1953,  n.  878, convertito nella legge 31
gennaio  1954,  n.  2,  sono  elevate  da lire 9000 a lire 12.400 per
quintale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 dicembre 1955

                               GRONCHI

                                                  SEGNI - ANDREOTTI -
VANONI - GAVA -
CORTESE - MATTARELLA

Visto, il Guardasigilli: MORO