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LEGGE 30 ottobre 1955, n. 1079

Modifiche al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 sulla limitazione dell'orario di lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 7-12-1955
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Dopo  l'art.  5  del  regio  decreto-legge 15 marzo 1923 n. 692, e'
inserito il seguente articolo:

                             Art. 5-bis.

  Nelle  imprese  industriali  l'esecuzione del lavoro straordinario,
che  non abbia carattere meramente saltuario e' vietata, salvi i casi
di  eccezionali  esigenze  tecnico  produttive e di impossibilita' di
fronteggiarle attraversa l'assunzione di altri lavoratori.
  L'esecuzione del lavoro straordinario, nei casi con sentiti a sensi
del  comma  precedente,  deve  essere  comunicata all'Ispettorato del
lavoro  competente  per  territorio  entro  24 ore dall'inizio; nella
comunicazione  il  datore  di lavoro deve indicare i motivi di ordine
tecnicoproduttivo   che   hanno   imposto   il   ricorso   al  lavoro
straordinario  e  quelli  che  hanno  impedito  l'assunzione di altri
lavoratori.
  L'Ispettorato   del   lavoro  puo'  ordinare  la  cessazione  o  la
limitazione   del   lavoro   straordinario  quando  ritenga  che  non
sussistano le condizioni richieste dal primo comma.
  L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre
al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di
lavoro,  anche  il  versamento  a carico dell'impresa ed a favore del
fondo  per  la  disoccupazione  di una ulteriore somma pari al 15 per
cento della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute.
  Le  contravvenzioni  alle  disposizioni  del presente articolo sono
punite  con  l'ammenda sino a lire 200 al giorno, per ogni lavoratore
impiegato nello straordinario, raddoppiabili in caso di recidiva.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 ottobre 1955

                               GRONCHI

                                                    SEGNI - VIGORELLI

Visto, il Guardasigilli: MORO