stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 ottobre 1955, n. 1079

Modifiche al regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692 sulla limitazione dell'orario di lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  7-12-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Dopo l'art. 5 del regio decreto-legge 15 marzo 1923 n. 692, è inserito il seguente articolo:

Art. 5-bis.

Nelle imprese industriali l'esecuzione del lavoro straordinario, che non abbia carattere meramente saltuario è vietata, salvi i casi di eccezionali esigenze tecnico produttive e di impossibilità di fronteggiarle attraversa l'assunzione di altri lavoratori.
L'esecuzione del lavoro straordinario, nei casi con sentiti a sensi del comma precedente, deve essere comunicata all'Ispettorato del lavoro competente per territorio entro 24 ore dall'inizio; nella comunicazione il datore di lavoro deve indicare i motivi di ordine tecnicoproduttivo che hanno imposto il ricorso al lavoro straordinario e quelli che hanno impedito l'assunzione di altri lavoratori.
L'Ispettorato del lavoro può ordinare la cessazione o la limitazione del lavoro straordinario quando ritenga che non sussistano le condizioni richieste dal primo comma.
L'esecuzione del lavoro straordinario comporta, in ogni caso, oltre al pagamento delle maggiorazioni previste dai contratti collettivi di lavoro, anche il versamento a carico dell'impresa ed a favore del fondo per la disoccupazione di una ulteriore somma pari al 15 per cento della retribuzione relativa alle ore straordinarie compiute.
Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo sono punite con l'ammenda sino a lire 200 al giorno, per ogni lavoratore impiegato nello straordinario, raddoppiabili in caso di recidiva.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 ottobre 1955

GRONCHI SEGNI - VIGORELLI

Visto, il Guardasigilli: MORO