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LEGGE 3 maggio 1955, n. 428

Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle Società.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1985)
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Testo in vigore dal:  11-6-1955 al: 17-12-1977
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico.

Sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e sentito il Comitato interministeriale per il credito e per il risparmio, le costituzioni di Società con capitale superiore ai 500 milioni di lire.
Sono pure subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di capitale non gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle Società stesse che, se pure deliberati o da effettuarsi in più riprese dopo l'entrata in vigore della presente legge, superino nel complesso la somma di lire 500 milioni.
È salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n. 1400, convertito nella legge 7 aprile 1938, n. 636, e successive modificazioni, riflettenti la difesa del risparmio e la disciplina del credito.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare como legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 maggio 1955

EINAUDI SCELBA - GAVA - VILLABRUNA - DE PIETRO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO