stai visualizzando l'atto

LEGGE 3 maggio 1955, n. 428

Norme per la emissione di azioni e di obbligazioni delle Società.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1985)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 11-6-1955
al: 17-12-1977
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Ministro per il
tesoro,  di  concerto  con  il Ministro per l'industria e commercio e
sentito  il  Comitato  interministeriale  per  il  credito  e  per il
risparmio,  le costituzioni di Societa' con capitale superiore ai 500
milioni di lire.
  Sono  pure  subordinati alla suddetta autorizzazione gli aumenti di
capitale  non  gratuiti e le emissioni di obbligazioni delle Societa'
stesse  che, se pure deliberati o da effettuarsi in piu' riprese dopo
l'entrata  in  vigore della presente legge, superino nel complesso la
somma di lire 500 milioni.
  E'  salva l'applicazione del regio decreto-legge 17 luglio 1937, n.
1400,  convertito  nella  legge  7  aprile 1938, n. 636, e successive
modificazioni,  riflettenti  la  difesa del risparmio e la disciplina
del credito.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare como legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 3 maggio 1955

                               EINAUDI

                                           SCELBA - GAVA - VILLABRUNA
                                                          - DE PIETRO

Visto, il Guardasigilli: DE PIETRO