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LEGGE 11 aprile 1955, n. 288

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994)
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Testo in vigore dal:  12-5-1955 al: 16-4-1977
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Il Ministero degli affari esteri, entro i limiti degli stanziamenti animali del proprio bilancio, è autorizzato a concedere:
a) premi, borse di studio e sussidi a cittadini stranieri o cittadini italiani residenti stabilmente all'estero che vengono in Italia a scopo di studio o di perfezionamento o per effettuare ricerche di carattere scientifico;
b) premi e sussidi a cittadini italiani che si recano all'estero a scopo di studio o di perfezionamento o di ricerca di cui il Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunità nel quadro dei rapporti culturali internazionali, ferme restando le disposizioni relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di altre Amministrazioni;
c) sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute per i fini di cui alle lettere a) e b).