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LEGGE 11 aprile 1955, n. 288

Autorizzazione al Ministero degli affari esteri a concedere borse di studio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1994)
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Testo in vigore dal: 12-5-1955
al: 16-4-1977
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    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il Ministero degli affari esteri, entro i limiti degli stanziamenti
animali del proprio bilancio, e' autorizzato a concedere: 
    a) premi, borse di studio  e  sussidi  a  cittadini  stranieri  o
cittadini italiani residenti stabilmente all'estero  che  vengono  in
Italia a scopo di  studio  o  di  perfezionamento  o  per  effettuare
ricerche di carattere scientifico; 
    b) premi e sussidi a cittadini italiani che si recano  all'estero
a scopo di studio o  di  perfezionamento  o  di  ricerca  di  cui  il
Ministero degli affari esteri ravvisi l'opportunita' nel  quadro  dei
rapporti culturali internazionali,  ferme  restando  le  disposizioni
relative alla concessione di borse di studio per iniziativa di  altre
Amministrazioni; 
    c) sussidi ad istituzioni italiane legalmente riconosciute per  i
fini di cui alle lettere a) e b).