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LEGGE 9 agosto 1954, n. 657

Provvedimenti relativi a lavoratori tubercolotici e loro familiari, assistiti in regime assicurativo e disciplina della indennità post-sanatoriale a favore dei coloni e mezzadri.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  3-9-1954 al: 1-10-1957
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



L'art. 69 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, successivamente modificato con la legge 28 dicembre 1950, n. 1116, è sostituito dal seguente:
"Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.
Quali componenti la famiglia si intendono:
a) la moglie dell'assicurato;
b) il marito invalido di donna assicurata;
c) i figli legittimi o naturali, i figli adottivi e gli affiliati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, i figli naturali del coniuge, i fratelli e le sorelle viventi a carico.
Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.
Il limite massimo di età per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi è fissato per tutte le persone di cui alla lettera c) fino al compimento degli anni 20.
Per le persone di cui alla lettera c), che siano regolarmente iscritte ad Università o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano già conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di età è ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e comunque non oltre il 26° anno di età, sempre che essi risultino a carico del lavoratore assicurato.
Le persone di cui ai commi precedenti, che risultino inabili permanentemente al lavoro, usufruiscono delle prestazioni sanitarie indipendentemente dai limiti di età".