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LEGGE 27 dicembre 1953, n. 993

Provvedimenti a favore dei titolari di pensioni privilegiate ordinarie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  2-2-1954 al: 8-10-2010
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il termine per gli accertamenti sanitari riguardanti i militari invalidi provvisti di assegno privilegiato ordinario rinnovabile di cui all'art. 9, ultimo comma, del decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, è portato a sei mesi prima della scadenza dell'assegno.