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DECRETO LUOGOTENENZIALE 20 maggio 1917, n. 876

Col quale è approvato il regolamento per l'esecuzione dell'art. 22 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, sulle pensioni privilegiate di guerra. (017U0876)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/1917 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/03/1971)
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Testo in vigore dal:  7-6-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 22 del Nostro decreto 12 novembre 1916, n. 1598, che dà facoltà al Governo di provvedere con apposito regolamento alla determinazione delle categorie d'infermità per i mutilati o invalidi, a causa della guerra o di altri eventi di servizio, in base al grado della loro inabilità a proficuo lavoro; a stabilire le tabelle delle pensioni o degli assegni temporanei ad essi spettanti, nonché le norme relative alla riversibilità delle pensioni stesse;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri della guerra, della marina e delle finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




Ai sensi ed agli effetti dell'art. 22 del decreto Luogotenenziale 12 novembre 1916, n. 1598, è approvata l'allegata tabella A, firmata, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, che stabilisce le categorie d'infermità per i militari mutilati o invalidi a causa della guerra o di altri eventi di servizio.

Nei casi non contemplati espressamente nella tabella, le infermità devono ascriversi alla categoria che comprenda infermità equivalenti per il grado d'inabilità a proficuo lavoro che ne deriva; e, nel procedere a tale classificazione, qualora si tratti di più infermità coesistenti, si terrà conto del grado di effettiva inabilità determinata dall'insieme delle infermità stesse.