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DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1953, n. 878

Modificazione del regime fiscale degli oli minerali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 gennaio 1954, n. 2 (in G.U. 01/02/1954, n.25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/1994)
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Testo in vigore dal: 3-12-1953
al: 1-2-1954
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
  Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata
  con  il  decreto  del Presidente della Repubblica 7 luglio 1950, n.
  442;
Visto il regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito
nella  legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei
prodotti petroliferi, e le successive modificazioni;
  Ritenuta  la  straordinaria necessita' e l'urgenza di modificare il
regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro,
per  l'agricoltura  e  foreste,  per  l'industria e commercio, per il
commercio con l'estero e per la marina mercantile;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'imposta  di  fabbricazione  e  la  corrispondente  sovrimposta di
confine  sui  prodotti  petroliferi  e  sugli  oli  provenienti dalla
lavorazione  di  catrami paraffinici, di lignite, di torba, schisti e
simili, sono stabilite nella misura appresso indicata.

                                                           per q.le
                                                                -
1) Oli minerali greggi naturali........................ L.    6.000
2) Benzina ............................................ "    10.500
3) Acqua ragia minerale................................ "     8.400
4) Petrolio............................................ "     8.000
5) Oli da gas.......................................... "     9.000
6) Lubrificanti bianchi................................ "    11.300
7) Lubrificanti altri.................................. "     9.000
8) Residui della lavorazione........................... "     4.000
9) Vaselina naturale................................... "     2.500
10) Vaselina artificiale a base di paraffina............ "    5.680
11) Paraffina solida.................................... "      680
12) Cera minerale greggia (ozocerite greggia)........... "      180
13) Cera  minerale  raffinata (ceresina), esclusa quella
    fabbricata  con ozocerite che abbia scontato l'im-
    posta di fabbricazione o la sovrimposta di confine "        460
  Per  i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba,
di  schisti  e  simili,  nonche'  dalla  lavorazione  di oli minerali
greggi, naturali, aventi un contenuto di oli distillanti fino a 300°C
non  superiore  al  10% in peso, e' concesso un abbuono del 30% sulle
aliquote di cui sopra, osservate le norme da stabilirsi dal Ministero
delle finanze.
  I  prodotti  ottenuti,  con  qualsiasi mezzo o processo, esclusi la
filtrazione  o  la  decantazione, o l'essiccamento, da prodotti della
stessa  natura,  gia' usati nell'interno dello Stato, se destinati al
commercio,    sono    assoggettati   all'imposta   di   fabbricazione
ragguagliata  al  30% dell'aliquota fissata dal presente articolo per
ciascuna specie dei prodotti stessi.