stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 3 dicembre 1953, n. 878

Modificazione del regime fiscale degli oli minerali.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 31 gennaio 1954, n. 2 (in G.U. 01/02/1954, n.25).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/1994)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  3-12-1953 al: 1-2-1954
aggiornamenti all'articolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa per l'applicazione dei dazi doganali, approvata
nella legge 2 giugno 1939, n. 739, riguardante il regime fiscale dei prodotti petroliferi, e le successive modificazioni;
Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di modificare il regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e sugli oli provenienti dalla lavorazione di catrami paraffinici, di lignite, di torba, schisti e simili, sono stabilite nella misura appresso indicata.

per q.le
-
1) Oli minerali greggi naturali........................ L. 6.000
2) Benzina ............................................ " 10.500
3) Acqua ragia minerale................................ " 8.400
4) Petrolio............................................ " 8.000
5) Oli da gas.......................................... " 9.000
6) Lubrificanti bianchi................................ " 11.300
7) Lubrificanti altri.................................. " 9.000
8) Residui della lavorazione........................... " 4.000
9) Vaselina naturale................................... " 2.500
10) Vaselina artificiale a base di paraffina............ " 5.680
11) Paraffina solida.................................... " 680
12) Cera minerale greggia (ozocerite greggia)........... " 180
13) Cera minerale raffinata (ceresina), esclusa quella
fabbricata con ozocerite che abbia scontato l'im-
posta di fabbricazione o la sovrimposta di confine " 460
Per i prodotti provenienti dalla lavorazione di lignite, di torba, di schisti e simili, nonché dalla lavorazione di oli minerali greggi, naturali, aventi un contenuto di oli distillanti fino a 300°C non superiore al 10% in peso, è concesso un abbuono del 30% sulle aliquote di cui sopra, osservate le norme da stabilirsi dal Ministero delle finanze.
I prodotti ottenuti, con qualsiasi mezzo o processo, esclusi la filtrazione o la decantazione, o l'essiccamento, da prodotti della stessa natura, già usati nell'interno dello Stato, se destinati al commercio, sono assoggettati all'imposta di fabbricazione ragguagliata al 30% dell'aliquota fissata dal presente articolo per ciascuna specie dei prodotti stessi.