stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 febbraio 1953, n. 86

Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  28-3-1953 al: 31-1-1957
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I lavoratori assicurati obbligatoriamente per la tubercolosi, i quali siano degenti in luogo di cura in dipendenza di assicurazione propria, hanno diritto ad una indennità giornaliera di lire 100 per tutta la durata, del ricovero.