stai visualizzando l'atto

LEGGE 28 febbraio 1953, n. 86

Provvidenze a favore dei tubercolotici assistiti in regime assicurativo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 28-3-1953
al: 31-1-1957
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  lavoratori  assicurati  obbligatoriamente  per la tubercolosi, i
quali  siano  degenti in luogo di cura in dipendenza di assicurazione
propria,  hanno diritto ad una indennita' giornaliera di lire 100 per
tutta la durata, del ricovero.