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LEGGE 7 dicembre 1952, n. 1846

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  22-12-1952 al: 21-12-2008
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'autorizzazione al Governo di sospendere o di ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, è prorogata a tutto il 14 luglio 1954 per i fini previsti nell'articolo medesimo.
Le sospensioni autorizzate in base al comma precedente non possono andare oltre il 14 luglio 1955 e fino alla stessa data, possono essere prorogate quelle autorizzate prima dell'entrata in vigore della presente legge.