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LEGGE 7 dicembre 1952, n. 1846

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 22-12-1952
al: 21-12-2008
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'autorizzazione al Governo di sospendere o di ridurre i dazi della
vigente  tariffa  doganale,  prevista  dall'art.  2  della  legge  24
dicembre  1949,  n. 993, e' prorogata a tutto il 14 luglio 1954 per i
fini previsti nell'articolo medesimo.
  Le  sospensioni autorizzate in base al comma precedente non possono
andare  oltre  il  14  luglio  1955  e fino alla stessa data, possono
essere  prorogate  quelle  autorizzate  prima  dell'entrata in vigore
della presente legge.