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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1139

Integrazioni all'art. 54 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal:  24-9-1952 al: 29-11-1980
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 317 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
Visto il regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 216 del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per i trasporti; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

All'art. 54 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687, sono aggiunti i seguenti comma:
"È altresì vietato di installare e mantenere su fabbricati, su strade e su opere varie, sorgenti luminose colorate o bianche abbaglianti, visibili dalla strada ferrata" che, a giudizio dell'Amministrazione competente (Ferrovie dello Stato per le linee da esse comunque esercitate ed Ispettorato della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione per le ferrovie concesse), possono confondersi con segnali ferroviari o comunque ostacolarne l'esatta valutazione.
Le sorgenti luminose già in opera, che, per la loro particolare ubicazione e per le loro caratteristiche, siano da considerarsi soggette al divieto di cui al comma precedente, debbono essere rimosse dagli utenti delle sorgenti stesse o dai proprietari dei fabbricati sui quali esse siano state collocate oppure dai diretti responsabili della loro installazione, a cura e spesa dei medesimi, se abusive, in quanto vietate dalle precedenti disposizioni legislative, previa diffida da parte dell'Amministrazione ferroviaria competente; la rimozione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla data in cui la diffida viene portata a conoscenza dell'interessato.
Se le sorgenti luminose in questione sono site su strade pubbliche perché predisposte per la pubblica illuminazione, l'Amministrazione ferroviaria competente dovrà, prima di provvedere a diffide, prendere accordi in merito con la pubblica Amministrazione cui la strada appartiene".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1952

EINAUDI DE GASPERI - MALVESTITI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI Registrato alla Corte

dei conti, addì 4 settembre 1952

Atti dei Governo,

registro n. 58, foglio n. 4. - FRASCA