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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 luglio 1952, n. 1139

Integrazioni all'art. 54 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle strade ferrate, approvato con regio decreto 31 ottobre 1873, n. 1687.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/11/1980)
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Testo in vigore dal: 24-9-1952
al: 29-11-1980
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto  l'art. 317 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n.
2248, allegato F;
  Visto  il  regolamento  per  la  polizia,  sicurezza  e regolarita'
dell'esercizio  delle  strade ferrate, approvato con regio decreto 31
ottobre 1873, n. 1687, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Visto l'art. 216 del testo unico delle disposizioni di legge per le
ferrovie  concesse  all'industria  privata,  le  tramvie  a  trazione
meccanica  e  gli  automobili,  approvato  con regio decreto 9 maggio
1912, n. 1447;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per i trasporti;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  All'art. 54 del regolamento per la polizia, sicurezza e regolarita'
dell'esercizio  delle  strade ferrate, approvato con regio decreto 31
ottobre 1873, n. 1687, sono aggiunti i seguenti comma:
  "E'  altresi'  vietato  di installare e mantenere su fabbricati, su
strade  e  su  opere  varie,  sorgenti  luminose  colorate  o bianche
abbaglianti,   visibili   dalla   strada  ferrata"  che,  a  giudizio
dell'Amministrazione competente (Ferrovie dello Stato per le linee da
esse comunque esercitate ed Ispettorato della motorizzazione civile e
dei  trasporti  in  concessione  per  le  ferrovie concesse), possono
confondersi  con  segnali  ferroviari o comunque ostacolarne l'esatta
valutazione.
  Le  sorgenti  luminose  gia' in opera, che, per la loro particolare
ubicazione  e  per  le  loro  caratteristiche,  siano da considerarsi
soggette  al  divieto  di  cui  al  comma  precedente, debbono essere
rimosse  dagli  utenti  delle  sorgenti  stesse o dai proprietari dei
fabbricati  sui  quali  esse siano state collocate oppure dai diretti
responsabili  della  loro installazione, a cura e spesa dei medesimi,
se   abusive,   in   quanto  vietate  dalle  precedenti  disposizioni
legislative, previa diffida da parte dell'Amministrazione ferroviaria
competente; la rimozione deve essere effettuata entro 60 giorni dalla
data in cui la diffida viene portata a conoscenza dell'interessato.
  Se  le sorgenti luminose in questione sono site su strade pubbliche
perche'  predisposte per la pubblica illuminazione, l'Amministrazione
ferroviaria   competente  dovra',  prima  di  provvedere  a  diffide,
prendere  accordi  in  merito  con la pubblica Amministrazione cui la
strada appartiene".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 25 luglio 1952

                               EINAUDI

                                              DE GASPERI - MALVESTITI

                                              Visto,               il
Guardasigilli: ZOLI
                                                Registrato alla Corte
  dei conti, addi' 4 settembre 1952
                                                Atti   dei   Governo,
  registro n. 58, foglio n. 4. - FRASCA