stai visualizzando l'atto

LEGGE 2 luglio 1952, n. 703

Disposizioni in materia di finanza locale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  20-7-1952 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


A decorrere dal 1 gennaio 1952, è attribuita ai Comuni che eccedono il primo limite delle sovrimposte fondiarie una quota pari al 7,50 per cento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.
Tale ammontare sarà, ripartito tra i Comuni di cui al comma precedente proporzionalmente alla popolazione residente, in base ai dati del censimento ufficiale demografico.
I versamenti verranno effettuati con modalità da stabilirsi con decreti del Ministro per le finanze d'intesa con quello per il tesoro.