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LEGGE 2 luglio 1952, n. 703

Disposizioni in materia di finanza locale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 20-7-1952
al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  A  decorrere  dal  1  gennaio  1952,  e'  attribuita  ai Comuni che
eccedono  il  primo limite delle sovrimposte fondiarie una quota pari
al  7,50  per  cento  del  provento complessivo dell'imposta generale
sull'entrata riscossa nell'esercizio finanziario precedente.
  Tale  ammontare  sara',  ripartito  tra  i  Comuni  di cui al comma
precedente  proporzionalmente  alla popolazione residente, in base ai
dati del censimento ufficiale demografico.
  I  versamenti  verranno  effettuati con modalita' da stabilirsi con
decreti  del  Ministro  per  le  finanze  d'intesa  con quello per il
tesoro.