stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 15

Revisione e unificazione della indennità di specializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  14-2-1952 al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, arruolati con appositi bandi, con le ferme speciali proprie di ciascuna Forza armata, e nominati, dopo aver frequentato appositi corsi, specializzati o specialisti, è dovuta una indennità di specializzazione nelle misure previste dall'annessa tabella I.
Salvo il disposto del successivo art. 5, l'indennità di specializzazione spetta dalla data sotto la quale siano state riconosciute agli interessati le qualifiche di specializzato o specialista e per tutto il periodo di tempo durante il quale gli interessati conservino le qualifiche stesse.
Fermo restando quanto stabilito nel comma precedente, agli specialisti della Marina e a quelli dell'Aeronautica, che non hanno obbligo continuativo di volo, l'indennità di specializzazione è corrisposta a decorrere dal 1 agosto 1949; agli specialisti dell'Aeronautica con obbligo continuativo di volo l'indennità medesima è corrisposta a decorrere dal 1 maggio 1948.