stai visualizzando l'atto

LEGGE 8 gennaio 1952, n. 15

Revisione e unificazione della indennità di specializzazione dovuta ai sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, specializzati o specialisti.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 14-2-1952
al: 8-10-2010
aggiornamenti all'articolo
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai  sottufficiali,  graduati  e  militari  di truppa dell'Esercito,
della Marina e dell'Aeronautica, arruolati con appositi bandi, con le
ferme  speciali  proprie  di  ciascuna Forza armata, e nominati, dopo
aver  frequentato  appositi  corsi,  specializzati  o specialisti, e'
dovuta  una  indennita'  di  specializzazione  nelle  misure previste
dall'annessa tabella I.
  Salvo   il   disposto   del  successivo  art.  5,  l'indennita'  di
specializzazione  spetta  dalla  data  sotto  la  quale  siano  state
riconosciute  agli  interessati  le  qualifiche  di  specializzato  o
specialista  e  per  tutto  il  periodo di tempo durante il quale gli
interessati conservino le qualifiche stesse.
  Fermo   restando   quanto  stabilito  nel  comma  precedente,  agli
specialisti  della  Marina e a quelli dell'Aeronautica, che non hanno
obbligo  continuativo  di  volo,  l'indennita' di specializzazione e'
corrisposta   a   decorrere  dal  1  agosto  1949;  agli  specialisti
dell'Aeronautica   con  obbligo  continuativo  di  volo  l'indennita'
medesima e' corrisposta a decorrere dal 1 maggio 1948.