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LEGGE 22 dicembre 1951, n. 1379

Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/02/1999)
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Testo in vigore dal:  12-1-1952 al: 13-4-1955
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


La tassa prevista dall'art. 6 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, che assume la denominazione di imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici, è elevata al 23 per cento.
Quando, peraltro, l'ammontare complessivo delle poste di giuoco, determinato nel modo previsto dall'articolo 2, non superi per ogni singola manifestazione del giuoco o concorso periodico i 150 milioni, l'imposta è dovuta in base alle aliquote seguenti:

sino a 30 milioni di lire ..... 8 - %
" 40 " " ..... 9,25 %
" 50 " " ..... 10,50%
" 60 " " ..... 11,75%
" 70 " " ..... 13 - %
" 80 " " ..... 14,25%
" 90 " " ..... 15,50%
" 100 " " ..... 16,75%
" 110 " " ..... 18 - %
" 120 " " ..... 19,25%
" 130 " " ..... 20,50%
" 140 " " ..... 21,75%
" 150 " " ..... 23 - %

Per le somme intermedie, la misura delle aliquote è quella risultante dall'applicazione della seguente formula:
y = 0.000.000.125 x + 4,25
nella quale y è l'aliquota corrispondente all'ammontare x.