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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1951, n. 757

Revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari e istituzione delle sedi di corti di assise.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2018)
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Testo in vigore dal: 25-9-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti  gli  articoli  76,  77,  comma  1°  e  87  comma  5°,  della
Costituzione; 
  Visto l'art. 4 della legge 4 maggio 1951, n. 383; 
  Visto l'art. 6 della legge 10 aprile 1951, n. 287; 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
  Sulla proposta  del  Ministro  Guardasigilli  di  concerto  con  il
Ministro Segretario di Stato per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
                               Art. 1. 
 
  Le piante organiche degli uffici giudiziari  sono  stabilite  dalle
tabelle A, B, C, D, E, F, G, H, I,  L,  ed  M  allegate  al  presente
decreto, vistate dal Ministro proponente e da quello per il tesoro. 
  Per gravi  esigenze  del  servizio  il  procuratore  generale  puo'
applicare temporaneamente alle procure della  Repubblica  nelle  sedi
delle corti di assise di primo grado magistrati appartenenti ad altri
uffici del pubblico ministero del distretto.