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LEGGE 4 maggio 1951, n. 383

Aumento dei ruoli organici della Magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie e degli uscieri.

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Testo in vigore dal:  27-6-1951

Art. 4


Il Governo è delegato a procedere, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle piante organiche degli uffici giudiziari, tenuto conto del numero dei magistrati, dei funzionari di cancelleria e degli uscieri che vi sono attualmente addetti e del numero degli affari.