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LEGGE 29 marzo 1951, n. 327

Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1992)
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Testo in vigore dal:  6-6-1951 al: 2-3-1992
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Ai fini della presente legge sono considerati alimenti per la prima infanzia quelli che sostituiscono, in tutto o in parte, l'allattamento materno, e quelli che servono per lo svezzamento o per l'integrazione dell'alimentazione dell'organismo nel suo primo periodo di vita.
Sono considerati dietetici i prodotti ai quali, o per processo di lavorazione o per addizione di particolari sostanze, sono state conferite particolari e definite proprietà dietetiche.