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LEGGE 29 marzo 1951, n. 327

Disciplina della produzione e vendita di alimenti per la prima infanzia e di prodotti dietetici.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/1992)
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Testo in vigore dal: 6-6-1951
al: 2-3-1992
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Ai fini della presente legge sono considerati alimenti per la prima
infanzia   quelli   che   sostituiscono,   in   tutto   o  in  parte,
l'allattamento materno, e quelli che servono per lo svezzamento o per
l'integrazione   dell'alimentazione   dell'organismo  nel  suo  primo
periodo di vita.
  Sono  considerati  dietetici i prodotti ai quali, o per processo di
lavorazione  o  per  addizione  di  particolari  sostanze, sono state
conferite particolari e definite proprieta' dietetiche.