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LEGGE 27 ottobre 1950, n. 910

Concessione di finanziamenti per favorire l'industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  29-11-1950 al: 26-12-1951
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'ammontare delle anticipazioni creditizie, di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367, e successive modificazioni ed aggiunte, effettuate dagli istituti di credito di diritto pubblico e da enti di diritto pubblico esercenti il credito mobiliare, è aumentato di lire 9 miliardi.
Di tale somma una quota di 4 miliardi è riservata a favore di aziende industriali ed artigiane, o consorzi da esse formati, già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la loro attività nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici o post-bellici intendano reimpiantare e riattivare i loro stabilimenti nell'Italia, meridionale ed insulare, di cui all'art. 1 della legge 15 dicembre 1947, n. 1419, o nelle zone industriali di Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona.
La restante quota di 5 miliardi è destinata al finanziamento della ricostruzione, della riattivazione o trasformazione di aziende industriali ed artigiane distrutte o danneggiate da eventi bellici nella provincia di Trento, nonché al potenziamento e sviluppo industriale di tale territorio.
Le operazioni creditizie di cui al presente articolo previo parere del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, possono essere effettuate anche da istituti privati autorizzati a compiere operazioni di credito industriale a medio termine e dallo istituto di credito delle Casse di risparmio italiane, nonché, per quanto riguarda l'artigianato, dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418.