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LEGGE 27 ottobre 1950, n. 910

Concessione di finanziamenti per favorire l'industrializzazione della provincia di Trento ed il reimpianto e la riattivazione delle aziende industriali già operanti nella Venezia Giulia e in Dalmazia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 29-11-1950
al: 26-12-1951
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'ammontare  delle  anticipazioni  creditizie,  di  cui  al decreto
legislativo  luogotenenziale  1  novembre  1944, n. 367, e successive
modificazioni  ed  aggiunte,  effettuate dagli istituti di credito di
diritto  pubblico  e da enti di diritto pubblico esercenti il credito
mobiliare, e' aumentato di lire 9 miliardi.
  Di  tale  somma  una  quota  di 4 miliardi e' riservata a favore di
aziende  industriali  ed  artigiane, o consorzi da esse formati, gia'
operanti  nella  Venezia  Giulia e in Dalmazia, che avendo cessata la
loro attivita' nei suddetti territori in dipendenza di eventi bellici
o   post-bellici   intendano   reimpiantare   e   riattivare  i  loro
stabilimenti  nell'Italia, meridionale ed insulare, di cui all'art. 1
della  legge  15  dicembre 1947, n. 1419, o nelle zone industriali di
Apuania e nei comuni di Gorizia e di Ancona.
  La restante quota di 5 miliardi e' destinata al finanziamento della
ricostruzione,   della  riattivazione  o  trasformazione  di  aziende
industriali  ed  artigiane  distrutte o danneggiate da eventi bellici
nella  provincia  di  Trento,  nonche'  al  potenziamento  e sviluppo
industriale di tale territorio.
  Le  operazioni creditizie di cui al presente articolo previo parere
del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, possono
essere  effettuate  anche  da istituti privati autorizzati a compiere
operazioni di credito industriale a medio termine e dallo istituto di
credito  delle  Casse  di  risparmio  italiane,  nonche',  per quanto
riguarda  l'artigianato,  dalla  Cassa  per  il  credito alle imprese
artigiane di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418.