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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1948, n. 1646

Modificazioni all'art. 1075 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  24-3-1949 al: 8-10-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;
Visto il regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 6 giugno 1940, n. 1481, e con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, e successive modificazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la difesa, di intesa con i Ministri per gli affari esteri, per l'Africa italiana, per l'interno, per la grazia e giustizia, per la pubblica istruzione, per il tesoro, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

L'art. 1075, parte seconda, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, è sostituito dal seguente:
"Fermo restando quanto è stabilito dall'art. 460, e seguenti, per i renitenti residenti all'estero, e che rimpatriano dall'estero, è data facoltà ai Consigli di leva di cancellare in via amministrativa la nota di renitenza anche dopo la chiusura della leva per gli iscritti per i quali, vagliati tutti gli elementi e le circostanze del caso, i Consigli stessi ritengano che nel fatto della mancata presentazione a visita a tempo debito sia da escludersi il dolo o il deliberato proposito di sottrarsi agli obblighi coscrizionali o di ritardarne l'adempimento.
Tutti coloro che a giudizio dei Consigli di leva non possono ottenere la cancellazione della nota di renitenza in via amministrativa, devono essere deferiti all'autorità giudiziaria a sensi dell'art. 188 del testo unico delle leggi sul reclutamento.
Gli iscritti cancellati dalle liste generali dei renitenti devono essere aggiunti sulle liste della leva in corso ed a loro riguardo si procederà - se del caso - o nel modo indicato dall'art. 164 oppure in quello indicato dall'art. 175 del presente regolamento".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1948

EINAUDI DE GASPERI - PACCIARDI - SFORZA - SCELBA - GRASSI - GONELLA - PELLA - TUPINI - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte del conti, addì 3 marzo 1949

Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 7. - CARLOMAGNO