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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1948, n. 1646

Modificazioni all'art. 1075 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal: 24-3-1949
al: 8-10-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto   il   testo   unico   delle   disposizioni  legislative  sul
reclutamento  dell'Esercito,  approvato con regio decreto 24 febbraio
1938, n. 329, e successive modificazioni;
  Visto  il  regolamento  per  l'esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  legislative  sul  reclutamento dell'Esercito, approvato
con  regio  decreto  6  giugno  1940,  n. 1481, e con regio decreto 3
aprile 1942, n. 1133, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla proposta del Ministro per la difesa, di intesa con i Ministri
per  gli  affari esteri, per l'Africa italiana, per l'interno, per la
grazia  e giustizia, per la pubblica istruzione, per il tesoro, per i
lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  L'art.  1075,  parte  seconda, del regolamento per l'esecuzione del
testo   unico   delle   disposizioni   legislative  sul  reclutamento
dell'Esercito, approvato con regio decreto 3 aprile 1942, n. 1133, e'
sostituito dal seguente:
  "Fermo  restando quanto e' stabilito dall'art. 460, e seguenti, per
i  renitenti  residenti all'estero, e che rimpatriano dall'estero, e'
data facolta' ai Consigli di leva di cancellare in via amministrativa
la  nota  di  renitenza  anche  dopo  la  chiusura della leva per gli
iscritti  per  i  quali, vagliati tutti gli elementi e le circostanze
del  caso,  i  Consigli  stessi ritengano che nel fatto della mancata
presentazione  a visita a tempo debito sia da escludersi il dolo o il
deliberato  proposito  di  sottrarsi agli obblighi coscrizionali o di
ritardarne l'adempimento.
  Tutti  coloro  che  a  giudizio  dei  Consigli  di leva non possono
ottenere   la   cancellazione   della   nota   di  renitenza  in  via
amministrativa,  devono  essere  deferiti all'autorita' giudiziaria a
sensi dell'art. 188 del testo unico delle leggi sul reclutamento.
  Gli  iscritti  cancellati dalle liste generali dei renitenti devono
essere aggiunti sulle liste della leva in corso ed a loro riguardo si
procedera'  -  se del caso - o nel modo indicato dall'art. 164 oppure
in quello indicato dall'art. 175 del presente regolamento".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 14 ottobre 1948

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - PACCIARDI -
                                             SFORZA - SCELBA - GRASSI
- GONELLA - PELLA -
TUPINI - SEGNI

Visto, il Guardasigilli: GRASSI
  Registrato alla Corte del conti, addi' 3 marzo 1949
  Atti del Governo, registro n. 27, foglio n. 7. - CARLOMAGNO