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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1602

Misura del canone dovuto dai rivenditori di generi di monopolio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  2-3-1949 al: 15-12-2010
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto Ministeriale del 10 luglio 1946;
Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato in data 20 marzo 1947;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per il tesoro; Decreta:

Art. 1


L'art. 76 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, modificato con l'art. 1 del decreto Ministeriale del 10 luglio 1946, è abrogato e sostituito dal seguente:
"Art. 76. - Il canone dovuto dai rivenditori dei generi di monopolio per ogni esercizio finanziario è commisurato al reddito dell'esercizio precedente, quando tale reddito abbia superato le L. 220.000.
Sulla parte di reddito eccedente tale somma, il canone è liquidato sulla base della seguente scala graduale:

da oltre L. 220.000 fino a L. 370.000 . . . . . . . . . . . . . . 20% da oltre L. 370.000 fino a L. 1.100.000 . . . . . . . . . . . . . 30% da oltre L. 1.100.000 fino a L. 1.800.000 . . . . . . . . . . . . 40% oltre L. 1.800.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%
Sull'importo del canone sono concesse le seguenti riduzioni:
del 20%, per le rivendite situate in Comuni con popolazione superiore ai 50.00 abitanti:
del 30%, per le rivendite situate in Comuni con, popolazione superiore ai 100.000 abitanti;
del 40%, per le rivendite situate in Comuni con popolazione superiore ai 200.000 abitanti.
La popolazione del Comune è costituita da coloro che, in base all'ultimo censimento generale della Repubblica hanno residenza legale nel Comune stesso.
È in facoltà della Direzione generale dei monopoli di accordare di anno in anno un abbuono del canone entro il limite massimo del 30% alle rivendite situate in località riconosciute come stazioni climatiche, termali e turistiche, quando tali rivendite rispondano a particolari condizioni di ubicazione, di arredamento e di organizzazione del servizio e non godano di riduzione del canone ai sensi del comma precedente.
Il canone minimo 6 stabilito in L. 200 all'anno.
Nella liquidazione del canone non si tiene conto delle frazioni di reddito non eccedenti L. 500, mentre quelle eccedenti tale limite vengono arrotondate al migliaio superiore".