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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1602

Misura del canone dovuto dai rivenditori di generi di monopolio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal: 2-3-1949
al: 15-12-2010
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto il regio decreto 14 giugno 1941, n. 577;
  Visto il decreto Ministeriale del 10 luglio 1946;
  Udito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato in data
20 marzo 1947;
  Udito il parere del Consiglio di Stato;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze,  di  concerto col
Ministro per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  L'art.  76 del regio decreto 14 giugno 1941, n. 577, modificato con
l'art.  1  del decreto Ministeriale del 10 luglio 1946, e' abrogato e
sostituito dal seguente:
  "Art.  76.  -  Il  canone  dovuto  dai  rivenditori  dei  generi di
monopolio  per  ogni  esercizio finanziario e' commisurato al reddito
dell'esercizio  precedente,  quando tale reddito abbia superato le L.
220.000.
  Sulla parte di reddito eccedente tale somma, il canone e' liquidato
sulla base della seguente scala graduale:

da oltre L. 220.000 fino a L. 370.000 . . . . . . . . . . . . . . 20%
da oltre L. 370.000 fino a L. 1.100.000 . . . . . . . . . . . . . 30%
da oltre L. 1.100.000 fino a L. 1.800.000 . . . . . . . . . . . . 40%
oltre L. 1.800.000. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50%

  Sull'importo del canone sono concesse le seguenti riduzioni:
    del  20%,  per  le  rivendite  situate  in Comuni con popolazione
superiore ai 50.00 abitanti:
    del  30%,  per  le  rivendite  situate in Comuni con, popolazione
superiore ai 100.000 abitanti;
    del  40%,  per  le  rivendite  situate  in Comuni con popolazione
superiore ai 200.000 abitanti.
  La  popolazione  del  Comune  e'  costituita da coloro che, in base
all'ultimo  censimento  generale  della  Repubblica  hanno  residenza
legale nel Comune stesso.
  E'  in  facolta' della Direzione generale dei monopoli di accordare
di anno in anno un abbuono del canone entro il limite massimo del 30%
alle  rivendite  situate  in  localita'  riconosciute  come  stazioni
climatiche,  termali e turistiche, quando tali rivendite rispondano a
particolari   condizioni   di   ubicazione,   di   arredamento  e  di
organizzazione  del  servizio e non godano di riduzione del canone ai
sensi del comma precedente.
  Il canone minimo 6 stabilito in L. 200 all'anno.
  Nella  liquidazione del canone non si tiene conto delle frazioni di
reddito  non  eccedenti  L.  500, mentre quelle eccedenti tale limite
vengono arrotondate al migliaio superiore".