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DECRETO LEGISLATIVO 27 marzo 1947, n. 1884

Disposizioni per le delegazioni costituite all'estero, in base all'art. 4 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, concernente l'utilizzo delle disponibilità statali di valuta estera.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/1956)
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Testo in vigore dal: 13-1-1949
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  il  regio  decreto  legislativo  2  giugno 1946, numero 480,
concernente  disposizioni per l'utilizzo delle disponibilita' statali
di valuta estera;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 172,
riguardante  l'abrogazione del regio decreto-legge 21 giugno 1940, n.
856, e il temporaneo aumento dei limiti di spesa previsti dalla legge
e dal regolamento di contabilita' generale dello Stato e dall'art. 18
del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti;
  Visto  il  decreto-legge  luogotenenziale  25  giugno 1944, n. 151,
concernente  la  facolta'  del  Governo  di  emanare norme giuridiche
modificato  dall'art.  3  del  decreto legislativo luogotenenziale 16
marzo 1946, n. 98;
  Sentita la Corte dei conti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, Primo
Ministro Segretario di Stato, dei Ministri per gli affari esteri, per
le  finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero, di concerto
con  i  Ministri  per l'industria e commercio, per l'agricoltura e le
foreste, e per i trasporti;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:
                               Art. 1.

  L'art.  4  del  regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 480, e'
modificato come segue:
  "Gli  acquisti  da  parte dello Stato per gli approvvigionamenti di
cui  all'art.  1  possono essere affidati dai Ministri per gli affari
esteri,  per le finanze e il tesoro, e per il commercio con l'estero,
con  il  concerto  degli  altri  Ministri  interessati,  ad  apposite
delegazioni   da   costituirsi   presso  le  rappresentanze  italiane
all'estero, i cui capi hanno la veste di funzionari delegati.
  Le  erogazioni delle disponibilita' di cui al presente decreto sono
regolate dalle norme, in quanto compatibili, di cui agli articoli 54,
55 e 56 del regio decreto - legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito,
con  modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518, e da quelle
altre che il Ministro per le finanze e per il tesoro, di concerto con
quello  per  il  commercio  con  l'estero,  puo'  emanare  in  virtu'
dell'art.  53  del  predetto regio decreto - legge 21 giugno 1940, n.
856.
  Agli  effetti  di  quanto  e'  previsto  nel  comma  precedente, le
disposizioni ivi indicate continuano ad avere vigore oltre il termine
stabilito  nell'art.  2  del  decreto  legislativo luogotenenziale 26
marzo 1946, n. 172".