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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 172

Abrogazione del R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e temporaneo aumento dei limiti di Spesa previsti dalla legge e dal regolamento di contabilità generale dello Stato e dall'art. 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti.

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Testo in vigore dal:  3-5-1946

Art. 2


Dal 1° luglio 1946 cessano di aver vigore le norme di cui al R. decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940, n. 1518.
Con successivo provvedimento legislativo saranno emanate le disposizioni transitorie occorrenti per il passaggio dalla gestione patrimoniale e finanziaria regolata dalle norme richiamate nel comma precedente a quella disciplinata dalle disposizioni ordinarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1946
Atti del Governo, registro n. 9, foglio n. 132. - FRASCA