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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1947, n. 1879

Ulteriori stanziamenti per spese sostenute, dell'Azienda generale italiana petroli per ricerche petrolifere eseguito nel territorio della Repubblica italiana successivamente al 30 giugno 1945.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  20-8-1948 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, convertito nella legge 25 giugno 1926, n. 1262, che dà facoltà all'Amministrazione dello Stato di affidare all'Azienda generale italiana petroli l'incarico di eseguire ricerche petrolifere nel Regno;
Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1939, n. 201, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 1739, e la legge 8 aprile 1940, n. 395, che prorogano l'incarico affidato alla detta Azienda;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


Le ricerche petrolifere eseguite nel territorio della Repubblica italiana dall'Azienda generale italiana petroli successivamente alla scadenza del termine fissato con l'ultima proroga dell'incarico previsto dall'art. 6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556, avvenuta con la legge 8 aprile 1940, n. 395, si intendono compiute per conto dello Stato, in proroga dell'incarico medesimo.
Per le spese relative alle predette ricerche è assegnato sul bilancio del Ministero dell'industria e del commercio un ulteriore stanziamento di L. 290.000.000, in aggiunta al tondo stabilito con il regio decreto-legge 9 gennaio 1939, n. 201, e con la stessa legge 8 aprile 1940, n. 395. Della predetta somma L. 220.000.000 sono corrisposti a titolo di rimborso delle spese sostenute dal 10 luglio 1945 al 31 dicembre 1946, e L. 70.000.000 a titolo di acconto per le spese sostenute dal 1 gennaio al 30 giugno 1947.