stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 13 dicembre 1947, n. 1879

Ulteriori stanziamenti per spese sostenute, dell'Azienda generale italiana petroli per ricerche petrolifere eseguito nel territorio della Repubblica italiana successivamente al 30 giugno 1945.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal: 20-8-1948
al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Visto  l'art.  6  del  regio  decreto-legge  3 aprile 1926, n. 556,
convertito  nella  legge  25  giugno  1926, n. 1262, che da' facolta'
all'Amministrazione  dello  Stato  di  affidare  all'Azienda generale
italiana  petroli  l'incarico  di  eseguire  ricerche petrolifere nel
Regno;
  Visto  il  regio  decreto-legge  9 gennaio 1939, n. 201, convertito
nella legge 2 giugno 1939, n. 1739, e la legge 8 aprile 1940, n. 395,
che prorogano l'incarico affidato alla detta Azienda;
  Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria e il commercio, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                      HA SANZIONATO E PROMULGA:
                               Art. 1.

  Le  ricerche  petrolifere  eseguite nel territorio della Repubblica
italiana  dall'Azienda generale italiana petroli successivamente alla
scadenza  del  termine  fissato  con  l'ultima  proroga dell'incarico
previsto  dall'art.  6 del regio decreto-legge 3 aprile 1926, n. 556,
avvenuta  con  la  legge 8 aprile 1940, n. 395, si intendono compiute
per conto dello Stato, in proroga dell'incarico medesimo.
  Per  le  spese  relative  alle  predette  ricerche e' assegnato sul
bilancio  del  Ministero  dell'industria e del commercio un ulteriore
stanziamento di L. 290.000.000, in aggiunta al tondo stabilito con il
regio  decreto-legge  9 gennaio 1939, n. 201, e con la stessa legge 8
aprile  1940,  n.  395.  Della  predetta  somma  L.  220.000.000 sono
corrisposti  a titolo di rimborso delle spese sostenute dal 10 luglio
1945  al 31 dicembre 1946, e L. 70.000.000 a titolo di acconto per le
spese sostenute dal 1 gennaio al 30 giugno 1947.