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DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 1948, n. 1010

Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese, ai lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 17-8-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Udito il Consiglio di Stato in adunanza, generale e visto il parere
della Corte dei conti a sezioni riunite;
  Sulla proposta, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con
i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione dell'8 aprile 1948;
                               Art. 1.

  Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, a sua
cura  e  spese,  ai  lavori  di  carattere  urgente  ed  inderogabile
dipendenti da necessita' di pubblico interesse, determinate da eventi
calamitosi,  quali scosse telluriche, eruzioni vulcaniche, alluvioni,
frane, nubifragi, mareggiate, valanghe ed altre calamita' naturali.
  In particolare tali lavori possono riguardare:
    a)  puntellamenti,  demolizioni, sgombri ed altri lavori a tutela
della pubblica incolumita';
    b)   ripristino   provvisorio   del   transito,  ferma  restando,
l'applicazione  delle leggi 30 giugno 1904, n. 293, 29 dicembre 1904,
n. 674 e 21 marzo 1907, n. 112, per l'esecuzione di opere definitive;
    c)   ripristino  di  acquedotti,  e  di  altre  opere  igieniche,
limitatamente  alle  opere  indispensabili a salvaguardia dell'igiene
pubblica;
    d)  costruzione  di  ricoveri per le persone non abbienti rimaste
senza tetto.
  Ove   se   ne  ravvisi  la  necessita'  o  la  convenienza,  potra'
provvedersi,  in  via  eccezionale,  in  luogo  della  costruzione di
ricoveri,  alla  riparazione totale o parziale di edifici danneggiati
previo invito al proprietario a procedere direttamente all'esecuzione
dei  lavori,  con diffida per l'esecuzione di ufficio, nel quale caso
il  proprietario  dell'immobile  riparato  sara'  tenuto  al rimborso
totale  o  parziale  della spesa sostenuta dall'Amministrazione nella
misura che sara' stabilita di volta in volta con decreto del Ministro
per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro.