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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 810

Collocamento in ausiliaria e dispensa dal servizio, a domanda o d'autorità, degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  16-7-1948 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma, primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:

Art. 1


Nell'attesa che vengano emanate disposizioni legislative per la sistemazione degli organici degli ufficiali dell'Aeronautica, gli ufficiali inferiori dell'Arma e Corpi dell'aeronautica, in servizio permanente effettivo, possono, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Ministro per la difesa, essere collocati in ausiliaria o dispensati dal servizio, con le norme stabilite dai seguenti articoli e nella misura che sarà indicata per ciascun ruolo con decreto del Capo dello Stato da emanarsi su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con il Ministro per il tesoro.