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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 657

Inquadramento nella categoria di ruolo di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, del personale effettivo di autofilovie esercitate da aziende tramviarie nello stesso centro urbano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 13-6-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; 
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; 
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti, di
concerto con i Ministri Segretari di  Stato  per  l'interno,  per  la
grazia e giustizia, per il tesoro e per il  lavoro  e  la  previdenza
sociale; 
 
                              PROMULGA 
 
il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione dell'8 aprile 1948; 
 
                               Art. 1. 
 
  Il personale  effettivo  di  servizi  automobilistici  e  filoviari
urbani, avente la qualifica di conducente, fattorino e controllore  e
dipendente da aziende esercenti anche servizi tranviari nello  stesso
centro urbano, e' inquadrato nella categoria del personale  di  ruolo
di cui all'art. 8 del regio decreto 8 gennaio  1931,  n.  148,  dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.