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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 525

Rinnovazione delle Convenzioni fra lo Stato ed il "Consorzio Industrie Fiammiferi".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  27-5-1948 al: 21-12-2008
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1496, n. 98;
Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1


Le Convenzioni fra lo Stato ed il "Consorzio Industrie Fiammiferi" di cui al regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560 ed al regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, già rinnovate fino al 31 maggio 1941 col regio decreto-legge 18 gennaio 1932, n. 14, convertito nella legge 7 aprile 1932, n. 356 e successivamente prorogate con la legge 28 ottobre 1940, n. 1402, con decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317 e, fino al 31 maggio 1948, col regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 501, sono rinnovate per il periodo 1 giugno 1948-31 dicembre 1950, sotto l'osservanza delle norme modificative ed aggiuntive contenute nell'allegato al presente decreto, del quale costituiscono parte integrante.