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DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 525

Rinnovazione delle Convenzioni fra lo Stato ed il "Consorzio Industrie Fiammiferi".

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 27-5-1948
al: 21-12-2008
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1496, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla proposta del Ministro per le finanze;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:
                               Art. 1.

  Le  Convenzioni fra lo Stato ed il "Consorzio Industrie Fiammiferi"
di  cui  al  regio  decreto-legge  11  marzo 1923, n. 560 ed al regio
decreto-legge  26  febbraio  1930,  n. 105, gia' rinnovate fino al 31
maggio   1941  col  regio  decreto-legge  18  gennaio  1932,  n.  14,
convertito  nella  legge  7  aprile  1932,  n.  356 e successivamente
prorogate  con  la  legge  28  ottobre  1940,  n.  1402,  con decreto
legislativo  luogotenenziale  12  ottobre  1944, n. 317 e, fino al 31
maggio  1948,  col  regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 501,
sono  rinnovate  per il periodo 1 giugno 1948-31 dicembre 1950, sotto
l'osservanza   delle   norme  modificative  ed  aggiuntive  contenute
nell'allegato  al  presente  decreto,  del  quale costituiscono parte
integrante.