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DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 464

Ripristino di una imposta di fabbricazione sul benzolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
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Testo in vigore dal: 18-5-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA:

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto  l'art.  87,  comma quinto, della Costituzione Sulla proposta
del Ministro per le finanze;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 3 maggio 1948:
                               Art. 1.

  Sul  benzolo  (voce  649  della  tariffa  dei  dazi  doganali),  di
produzione nazionale, e' stabilita una imposta di fabbricazione nella
misura  di  L. 2700 per quintale di prodotto greggio e di L. 3600 per
quintale di prodotto puro o raffinato.
  Per  i  prodotti  di cui sopra importati dall'estero si applica una
sovrimposta  di  confine  nelle stesse misure stabilite al precedente
comma.