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DECRETO LEGISLATIVO 23 marzo 1948, n. 265

Integrazione delle norme sullo stato giuridico ed economico del professori universitari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/06/1950)
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Testo in vigore dal: 1-5-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;
  Sulla  proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto
col Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 17 marzo 1948:
                               Art. 1.

  I  periodi di permanenza dei professori universitari ordinari nella
classe  IV,  grado  6° e nella classe III, grado 5°, dell'ordinamento
gerarchico  delle  Amministrazioni  dello  Stato sono rispettivamente
fissati in anni 5 e in anni quattro.