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DECRETO LEGISLATIVO 7 aprile 1948, n. 262

Istituzione di ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/11/1949)
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Testo in vigore dal: 1-5-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con il Ministro per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 17 marzo 1948:
                               Art. 1.

  Gli  impiegati civili non di ruolo, con qualsiasi denominazione, in
servizio  alla  data del presente decreto nelle Amministrazioni dello
Stato,  comprese  quelle  con  ordinamento  autonomo, i quali abbiano
compiuto  o  compiano un periodo di servizio lodevole ed ininterrotto
di  anni sei, con mansioni proprie della categoria d'impiego cui sono
assegnati alla data predetta, sono collocati presso l'Amministrazione
di appartenenza, in ruoli speciali transitori classificati nei gruppi
A,  B,  C  e  subalterni,  senza  distinzioni  gerarchiche in ciascun
gruppo.  Per  coloro  che  prestano  servizio  alle dipendenze di una
Amministrazione diversa da quella di appartenenza, il collocamento si
effettua  nei  ruoli  speciali  transitori dell'Amministrazione nella
quale prestano servizio.
  Per  il  collocamento  nei ruoli speciali predetti e' necessario il
possesso  di  tutti  i  requisiti, ad eccezione del(limite massimo di
eta', prescritti per la nomina nei corrispondenti ruoli organici, con
l'applicazione  delle  particolari  norme  vigenti anche di carattere
eccezionale  e  transitorio,  riguardanti  il  titolo  di  studio. In
mancanza di un organico corrispondente, e' necessario il possesso dei
requisiti prescritti dall'art. 16 del regio decreto 11 novembre 1923,
n.  2395,  e  dall'art.  1,  numeri  1, 3, 4 e 5 del regio decreto 30
dicembre 1923, n. 2960.
  Per  il  personale  non di ruolo in servizio alla data del presente
decreto,  il  periodo  prestato  in categoria inferiore a quella, cui
esso  appartiene alla stessa data e' computato per meta', ai fini del
compimento del sessennio indicato nel primo comma.
  Il periodo di servizio indicato nel primo comma per il collocamento
nei  ruoli speciali e' ridotto a due anni per gli ex combattenti, per
le  vedove  e  gli  orfani di guerra e le categorie equiparate, e per
coloro  che comunque appartengano a categorie cui sono stati estesi i
benefici spettanti agli ex combattenti per le assunzioni nei pubblici
impieghi.
  E'  in facolta' del Governo, in relazione alle esigenze dei servizi
di  trasferire  il personale dei ruoli speciali transitori nel gruppo
corrispondente  da  un ruolo di una Amministrazione a quello di altra
Amministrazione  dello  Stato  e  di  destinare il personale stesso a
prestare servizio in uffici statali centrali o periferici.