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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 dicembre 1947, n. 1743

Autorizzazione all'Istituto di credito edilizio per la Liguria, ad esercitare il credito edilizio nelle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-3-1948 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sul credito fondiario, approvato con regio decreto 16 luglio 1905, n. 646;
Visto il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 698, e successive modificazioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per le finanze e per l'industria e commercio; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


L'Istituto di credito edilizio per la Liguria, società per azioni (capitale iniziale lire cinque milioni) con sede in Genova, costituito il 5 febbraio 1946 con atto a rogito notaio dott. Carlo Musante, è autorizzato ad esercitare il credito edilizio nelle province di Genova, Imperia, La Spezia e Savona e potrà essere autorizzato, con decreto del Ministro per il tesoro, ad emettere cartelle edilizie per un periodo di anni trenta, salvo proroga, per l'importo massimo corrispondente al decuplo del capitale versato, quando questo verrà aumentato almeno a lire cinquanta milioni e purché la metà del capitale stesso risulti investita in crediti garantiti da prima ipoteca.