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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 marzo 1947, n. 1727

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  18-3-1948 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte relative a modificazioni dello statuto dell'Ateneo anzidetto;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modificazioni proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla

proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta:

Art. 1

Articolo unico.

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:
all'art. 36: il primo comma è sostituito dal seguente:
"La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali conferisce la laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica, in scienze matematiche, in matematica e fisica ed in scienze naturali";
all'art. 37: la dizione "Gli insegnamenti biennali di "istituzioni di matematiche" e di "esercitazioni di matematiche" importano due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso" va così modificato: "Gli insegnamenti biennali di "istituzioni di matematiche", "esercitazioni di matematiche", "chimica generale ed inorganica", "chimica organica,", "chimica fisica" ed "esercitazioni di chimica fisica" importano due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso".
I tre comma seguenti vanno sostituiti con questo:
"L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa un unico esame alla fine del biennio propedeutico".
L'ultimo comma va così modificato: "in relazione a questo nuovo ordinamento i laureati in qualunque disciplina non potranno essere ammessi quando possiedono i requisiti richiesti, che al secondo anno del biennio di studi propedeutici per la laurea in chimica; in casi eccezionali è riservata alla Facoltà la decisione di poter ammettere, condizionatamente, al terzo anno di corso";
dopo l'art. 37: viene inserito il seguente nuovo articolo ed in conseguenza è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:
"La durata del corso degli studi per la laurea, in chimica industriale è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica.

Biennio di stadi propedeutici.

Gli insegnamenti fondamentali sono quelli indicati per il biennio di studi propedeutici alla laurea in chimica.

Triennio di studi di applicazione.

Insegnamenti fondamentali:
1) chimica fisica (biennale);
2) fisica tecnica;
3) chimica industriale (biennale);
4) esercitazioni di analisi chimica quantitativa;
5) esercitazioni di chimica fisica (biennale);
6) esercitazioni di chimica industriale (biennale);
7) impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);
8) elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale.
Insegnamenti complementari:
1) analisi matematica, algebrica ed infinitesimale (biennale);
2) geometria analitica con elementi di proiettiva;
3) meccanica razionale con elementi di statica grafica;
4) fisica superiore;
5) elettrotecnica;
6) misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali);
7) chimica agraria;
8) chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale;
9) chimica organica industriale;
10) elettrochimica;
11) chimica applicata;
12) siderurgia e metallurgia;
13) scienza dei metalli;
14) fisiologia ed igiene del lavoro industriale.
I tre insegnamenti complementari di "analisi matematica", di "geometria analitica con elementi di proiettiva" e di "meccanica razionale con elementi di statica grafica" possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di "istituzioni di matematiche" (biennale).
Per l'insegnamento di "analisi matematica" vale la norma stabilita per la laurea in "scienze matematiche".
Gli insegnamenti biennali di "istituzioni di matematiche", "esercitazioni di matematiche", "chimica generale ed inorganica", "chimica organica", "chimica industriale", "esercitazioni di chimica industriale", "impianti industriali chimici con elementi di disegno", "chimica fisica" ed "esercitazioni di chimica fisica" importano due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso.
L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa un unico esame alle fine del biennio propedeutico.
Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici.
Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari.
All'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di applicazione lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti.
La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire, comunque, variazioni durante il corso degli studi.
I laureati in chimica potranno essere ammessi al quarto anno di corso della laurea, in chimica industriale e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami nelle seguenti materie fondamentali:
1) chimica industriale (biennale);
2) impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);
3) elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale;
4) fisica tecnica;
5) esercitazioni di chimica industriale (biennale).
L'esame di "fisica tecnica" eventualmente già sostenuto per la laurea in chimica, potrà essere convalidato agli effetti dell'iscrizione al quarto anno di corso per la laurea, in chimica industriale.
I laureati nelle altre discipline non potranno essere ammessi, quando possiedono i requisiti richiesti, che al secondo anno del biennio di studi propedeutici; in casi eccezionali è riservata alla Facoltà la decisione di poter ammettere condizionatamente al terzo anno di corso;
all'art. 38: all'elenco degli insegnamenti complementari vanno aggiunti i seguenti corsi: "8) spettroscopia" e "9) meccanica statistica".
Tra il penultimo e l'ultimo comma va aggiunto il seguente nuovo comma: "Lo studente del corso di laurea in fisica non può essere ammesso agli esami di "fisica matematica", di "fisica superiore" e di "fisica teorica" se non abbia superato gli esami di "fisica sperimentale", di "chimica generale ed inorganica con elementi di organica", di "analisi matematica, algebrica ed infinitesimale", di "geometria analitica con elementi di proiettiva" e di "meccanica razionale con elementi di statica grafica";
all'art. 41: all'elenco degli insegnamenti complementari vanno aggiunti i seguenti corsi: "7) teoria delle funzioni", "8) calcoli numerici e grafici" e "9) storia delle matematiche";
all'art. 43: all'elenco degli insegnamenti complementari vanno aggiunti i seguenti corsi: "9) teoria delle funzioni", "10) spettroscopia", "11) meccanica statistica". "12) calcoli numerici e grafici" e "13) storia delle matematiche".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1947

DELLO STATO

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato

con regio decreto 14 ottobre 1926, numero 2284, modificato con i regi

decreti 20 aprile 1939, n. 1118, 12 gennaio 1941, n. 34, 27 aprile

1942, n. 571, 5 settembre 1942, n. 1237 e 24 ottobre 1942, n. 1438;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte relative a modificazioni dello statuto dell'Ateneo anzidetto; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modificazioni proposte; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta: Articolo unico.

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e

modificato con i regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato: all'art. 36: il primo comma è sostituito dal seguente:

"La Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

conferisce la laurea in chimica, in chimica industriale, in fisica,

in scienze matematiche, in matematica e fisica ed in scienze naturali"; all'art. 37: la dizione "Gli insegnamenti biennali di "istituzioni di matematiche" e di "esercitazioni di matematiche" importano due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso" va così modificato: "Gli insegnamenti biennali di "istituzioni di

matematiche", "esercitazioni di matematiche", "chimica generale ed

inorganica", "chimica organica,", "chimica fisica" ed "esercitazioni di chimica fisica" importano due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso". I tre comma seguenti vanno sostituiti con questo: "L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa un unico esame alla fine del biennio propedeutico". L'ultimo comma va così modificato: "in relazione a questo nuovo ordinamento i laureati in qualunque disciplina non potranno essere

ammessi quando possiedono i requisiti richiesti, che al secondo anno del biennio di studi propedeutici per la laurea in chimica; in casi eccezionali è riservata alla Facoltà la decisione di poter

ammettere, condizionatamente, al terzo anno di corso"; dopo l'art. 37: viene inserito il seguente nuovo articolo ed in conseguenza è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti:

"La durata del corso degli studi per la laurea, in chimica

industriale è di cinque anni, divisi in un biennio di studi propedeutici e in un triennio di studi di applicazione. È titolo di ammissione il diploma di maturità classica o di maturità scientifica. Biennio di stadi propedeutici. Gli insegnamenti fondamentali sono quelli indicati per il biennio di studi propedeutici alla laurea in chimica. Triennio di studi di applicazione. Insegnamenti fondamentali: 1) chimica fisica (biennale); 2) fisica tecnica; 3) chimica industriale (biennale); 4) esercitazioni di analisi chimica quantitativa; 5) esercitazioni di chimica fisica (biennale); 6) esercitazioni di chimica industriale (biennale); 7) impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);

8) elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale. Insegnamenti complementari:

1) analisi matematica, algebrica ed infinitesimale (biennale); 2) geometria analitica con elementi di proiettiva; 3) meccanica razionale con elementi di statica grafica; 4) fisica superiore; 5) elettrotecnica; 6) misure elettriche (corso speciale per chimici e chimici industriali); 7) chimica agraria; 8) chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale; 9) chimica organica industriale; 10) elettrochimica; 11) chimica applicata; 12) siderurgia e metallurgia; 13) scienza dei metalli; 14) fisiologia ed igiene del lavoro industriale.

I tre insegnamenti complementari di "analisi matematica", di "geometria analitica con elementi di proiettiva" e di "meccanica razionale con elementi di statica grafica" possono sostituire l'unico insegnamento fondamentale di "istituzioni di matematiche" (biennale). Per l'insegnamento di "analisi matematica" vale la norma stabilita per la laurea in "scienze matematiche".

Gli insegnamenti biennali di "istituzioni di matematiche",

"esercitazioni di matematiche", "chimica generale ed inorganica",

"chimica organica", "chimica industriale", "esercitazioni di chimica

industriale", "impianti industriali chimici con elementi di disegno", "chimica fisica" ed "esercitazioni di chimica fisica" importano due esami distinti alla fine di ciascun anno di corso. L'insegnamento biennale di "fisica sperimentale" importa un unico esame alle fine del biennio propedeutico. Per ottenere l'iscrizione al triennio di applicazione lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fissati per il biennio di studi propedeutici. Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali del triennio di applicazione e almeno in quattro da lui scelti fra i complementari. All'atto dell'iscrizione al primo anno del triennio di applicazione lo studente deve sottoporre all'approvazione della Facoltà l'elenco degli insegnamenti complementari prescelti.

La scelta fatta in tal modo è impegnativa e non può subire,

comunque, variazioni durante il corso degli studi. I laureati in chimica potranno essere ammessi al quarto anno di

corso della laurea, in chimica industriale e dovranno seguire i corsi e sostenere gli esami nelle seguenti materie fondamentali: 1) chimica industriale (biennale); 2) impianti industriali chimici con elementi di disegno (biennale);

3) elementi di diritto, di economia e di legislazione sociale; 4) fisica tecnica; 5) esercitazioni di chimica industriale (biennale). L'esame di "fisica tecnica" eventualmente già sostenuto per la

laurea in chimica, potrà essere convalidato agli effetti

dell'iscrizione al quarto anno di corso per la laurea, in chimica industriale.

I laureati nelle altre discipline non potranno essere ammessi,

quando possiedono i requisiti richiesti, che al secondo anno del biennio di studi propedeutici; in casi eccezionali è riservata alla Facoltà la decisione di poter ammettere condizionatamente al terzo anno di corso; all'art. 38: all'elenco degli insegnamenti complementari vanno aggiunti i seguenti corsi: "8) spettroscopia" e "9) meccanica statistica". Tra il penultimo e l'ultimo comma va aggiunto il seguente nuovo comma: "Lo studente del corso di laurea in fisica non può essere

ammesso agli esami di "fisica matematica", di "fisica superiore" e di "fisica teorica" se non abbia superato gli esami di "fisica

sperimentale", di "chimica generale ed inorganica con elementi di

organica", di "analisi matematica, algebrica ed infinitesimale", di "geometria analitica con elementi di proiettiva" e di "meccanica razionale con elementi di statica grafica"; all'art. 41: all'elenco degli insegnamenti complementari vanno

aggiunti i seguenti corsi: "7) teoria delle funzioni", "8) calcoli numerici e grafici" e "9) storia delle matematiche"; all'art. 43: all'elenco degli insegnamenti complementari vanno

aggiunti i seguenti corsi: "9) teoria delle funzioni", "10)

spettroscopia", "11) meccanica statistica". "12) calcoli numerici e grafici" e "13) storia delle matematiche".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1947 DE NICOLA GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GULLO

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1948

Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 95, - FRASCA