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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 novembre 1947, n. 1702

Modificazioni allo statuto dell'Università di Pavia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  13-3-1948 al: 15-12-2009
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università predetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuito dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Art. 1


(Così si intende che ogni qualvolta nel corso del testo dell'appendice ricorreranno le parole "Scuole di perfezionamento" o "perfezionamento" queste si devono intendere senz'altro sostituite dalle parole "Scuole di specializzazione" o "specializzazione").
Art. 5. - È sostituito dal sequente:
"La Facoltà, udito il Consiglio della scuola, può concedere un abbreviamento del corso di specializzazione a quegli iscritti che si presentino già forniti di notevoli titoli di riconosciuto valore, limitatamente però alle scuole aventi più di due anni di corso.
Coloro che eventualmente usufruiscano della agevolazione di cui sopra sono sempre tenuti a sostenere tutti gli esami di profitto e quelli di diploma".
Art. 27 e art. 31. - Il primo comma è sostituito dal seguente:
"Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie e ogni anno, sul programma svolto nell'anno stesso".
Art. 38. - È sostituito dal seguente:
"L'iscritto alla scuola, al termine di ogni anno, sostiene una prova orale sulle materie svolte durante l'anno stesso, e, al termine del corso, tre prove pratiche: sul cadavere, di semeiologia medico-legale e di tecnica di laboratorio.
Superate queste prove, il candidato è ammesso alla discussione della dissertazione scritta.
La dissertazione, di regola, è casistica o sperimentale, e preparata nell'Istituto di medicina legale".
Art. 42. - Alla fine dell'articolo vengono aggiunti i seguenti commi:
"Gli esami di profitto vengono dati ogni anno sul programma svolto nell'anno stesso.
L'esame di diploma si dà alla fine del corso in conformità alle norme generali".
A seguito dell'art. 46 si aggiunge:

Scuola di specializzazione in idrologia.

Art. 47. - Gli anni di studio necessari per il conseguimento del diploma di specializzazione in idrologia, crenologia e climatoterapia sono due.
Art. 48. - Le materie obbligatorie sono le seguenti:
medicina generale;
ginecologia;
dermatologia;
nozioni di geologia;
le acque minerali (classificazioni e caratteristiche fondamentali;
l'azione biologica e terapeutica delle acque minerali: nelle malattie interne, in ginecologia, in dermatologia;
idroterapia: azione biologica o terapeutica;
crenologia;
crenoterapia;
climatologia e climatoterapia;
organizzazioni delle stazioni di cura creno-termominerali;
le colonie climatiche;
nozioni di metereologia medica;
cure fisiche.
Esercitazioni di laboratorio:
microscopia;
batteriologia;
chimica.
Art. 49. - È obbligatorio un periodo di internato di almeno sei mesi in un Istituto di farmacologia, in un Istituto di chimica e in un Istituto con laboratorio batteriologico.
Art. 50. - Gli insegnamenti verranno integrati da lezioni e dimostrazioni pratiche in stazioni idrotermali.
Art. 51. - Gli esami di profitto vengono dati alla fine di ogni anno di corso per il gruppo di materie svolto nell'anno stesso.
Art. 52. - Il numero massimo degli iscritti per ogni anno di corso sarà di dieci.
Art. 53. - Le tasse ed i contributi sono quelli comuni a tutte le altre scuole di specializzazione nello discipline medico-chirurgiche di questa Università.

Scuola di specializzazione in igiene.

Art. 54. - Gli anni di studio necessari per il conseguimento del diploma di specializzazione in igiene sono due.
Art. 55. - Le materie obbligatorie sono le seguenti:
igiene generale (suolo, aria, acqua, alimentazione, abitazioni, igiene individuale, igiene urbana);
igiene speciale (igiene infantile, scolastica, del lavoro, ospedaliera, rurale, ferroviaria);
patologia e clinica delle malattie da infezione (eziologia, epidiemiologia, profilassi);
malattie da intossicazione, da carenza, da insaluabrità, da eredità morbosa;
malattie sociali;
microscopia applicata all'igiene, microbiologia e parassitologia; immunologia;
chimica e fisica applicata all'igiene demografia, legislazione, polizia sanitaria, statistica, ingegneria sanitaria;
ispezione delle carni da macello.
Art. 56. - L'internato è obbligatorio durante i due anni dei corso ed inoltre nel primo anno anche l'internato nell'istituto di anatomia patologica e nel secondo anno un periodo di internato nel reparto malattie infettive.
Art. 57. - Le prove annuali, orali, scritte e pratiche riguarderanno il gruppo di materie che è stato oggetto del corso che all'inizio di ogni anno sarà fissato dalla Direzione della scuola.
Art. 58. - Il numero massimo degli iscritti per ogni anno di corso sarà di dieci.
Art. 59. - Le tasse ed i contributi sono quelli comuni a tutte le altre scuole di specializzazione nelle discipline medico-chirurgiche di questa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1947

DELLO STATO

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato

con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, modificato con i regi

decreti 13 ottobre 1927, n. 2229, 30 ottobre 1930, n. 1931, 22

ottobre 1931, n. 1463, 27 ottobre 1932, n. 2079, 27 dicembre 1934, n.

2435, 1 ottobre 1936, n. 2472, 20 aprile 1939, n. 1068;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,

approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58; Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università predetta; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione; Decreta:

Lo statuito dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i

decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato: Art. 15. - 1. Il titolo dell'insegnamento complementare di "demografia generale e demografia comparata delle razze" è modificato in quello di "demografia generale". II. Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in

giurisprudenza, è aggiunto quello di "diritto della navigazione". Art. 24. - Il titolo dell'insegnamento complementare di "demografia generale e demografia comparata delle razze" e modificato in quello di "demografia generale". Art. 28. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere è aggiunto quello di "storia della lingua italiana". Art. 30. - Alle materie del corso di laurea in filosofia vengono aggiunti i seguenti insegnamenti complementari: 12) storia della filosofia medioevale; 13) storia della filosofia antica; 14) psicologia. Dopo l'art. 32 viene aggiunto il seguente nuovo articolo col

relativo spostamento di quelli successivi "I corsi pluriennali, tanto

della sezione letteraria, quanto di quella filosofica, importano un esame alla fine di ogni anno di corso". Art. 35. - Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti quelli di "malattie infettive" e di "clinica ortopedica". Art. 40. - È aggiunto il seguente comma da inserirsi prima del quint'ultimo: "Gli insegnamenti biennali di chimica generale ed inorganica e di chimica organica importano un esame alla fine di ogni anno di Corso". Art. 41. - Nel penultimo comma le parole "analisi matematica" sono sostituite con le parole "analisi matematica (algebrica ed infinitesimale)". Art. 42. - Nel ter'zultimo comma le parole "analisi matematica)" sono sostituite con le parole "analisi matematica (algebrica ed

infinitesimale)", e le parole "geometria analitica" con le parole "geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria

descrittiva, con disegno". Art. 43. - Nel penultimo comma le parole "analisi matematica" sono sostituite con le parole "analisi matematica (algebrica e

infinitesimale)", e le parole "geometria analitica e geometria descrittiva" con le parole "geometria analitica e geometria descrittiva con disegno". Art. 44. - Nel penultimo capoverso le parole "a un laboratorio biologico e a un laboratorio non biologico diverso da quello scelto" sono sostituite con le parole "ad altri due laboratori diversi da quello scelto". Art. 46. - I. Nel penultimo comma le parole "analisi matematica" sono sostituite con le parole "analisi matematica (algebrica e

infinitesimale)", e la parola "geometria" con le parole "geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno". II. Dopo il penultimo comma va inserito il seguente: "l'insegnamento biennale di "disegno" importa un esame alla fine di ogni anno di corso". Art. 47. - I primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:

Per i corsi di laurea in fisica, in scienze matematiche, e in

matematica e fisica, e per il biennio propedeutico alla laurea, in ingegneria valgono le seguenti norme: Lo studente non può essere ammesso all'esame di "analisi infinitesimale" se non abbia superato quello di "analisi algebrica" né all'esame di "analisi superiore" se non abbia superato quello di "analisi intinitesimale". Lo studente non può essere ammesso all'esame di "geometria superiore" se non abbia superato quello di "geometria analitica con elementi di proiettiva". Lo studente non può essere ammesso all'esame di "fisica matematica" né a quello di "fisica teorica" se non abbia superato quello di "meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno" e di "fisica sperimentale con esercitazioni". Lo studente non può essere ammesso all'esame di "fisica superiore" se non abbia superato quello di "fisica sperimentale con esercitazioni". Art. 52. - È soppresso l'insegnamento complementare di "chimica di guerra". APPENDICE. Il titolo è così modificato "Scuole di specializzazione nelle discipline medico-chirurgiche". Art. 1. - Le parole "Scuole di perfezionamento" sono sostituite con le parole "Scuole di specializzazione". (Così si intende che ogni qualvolta nel corso del testo dell'appendice ricorreranno le parole "Scuole di perfezionamento" o "perfezionamento" queste si devono intendere senz'altro sostituite dalle parole "Scuole di specializzazione" o "specializzazione"). Art. 5. - È sostituito dal sequente:

"La Facoltà, udito il Consiglio della scuola, può concedere un abbreviamento del corso di specializzazione a quegli iscritti che si

presentino già forniti di notevoli titoli di riconosciuto valore, limitatamente però alle scuole aventi più di due anni di corso. Coloro che eventualmente usufruiscano della agevolazione di cui sopra sono sempre tenuti a sostenere tutti gli esami di profitto e quelli di diploma". Art. 27 e art. 31. - Il primo comma è sostituito dal seguente: "Gli esami di profitto vengono dati per gruppi di materie e ogni

anno, sul programma svolto nell'anno stesso". Art. 38. - È sostituito dal seguente:

"L'iscritto alla scuola, al termine di ogni anno, sostiene una

prova orale sulle materie svolte durante l'anno stesso, e, al termine

del corso, tre prove pratiche: sul cadavere, di semeiologia medico-legale e di tecnica di laboratorio.

Superate queste prove, il candidato è ammesso alla discussione della dissertazione scritta.

La dissertazione, di regola, è casistica o sperimentale, e preparata nell'Istituto di medicina legale". Art. 42. - Alla fine dell'articolo vengono aggiunti i seguenti commi: "Gli esami di profitto vengono dati ogni anno sul programma svolto nell'anno stesso. L'esame di diploma si dà alla fine del corso in conformità alle norme generali". A seguito dell'art. 46 si aggiunge: Scuola di specializzazione in idrologia. Art. 47. - Gli anni di studio necessari per il conseguimento del

diploma di specializzazione in idrologia, crenologia e climatoterapia sono due. Art. 48. - Le materie obbligatorie sono le seguenti: medicina generale; ginecologia; dermatologia; nozioni di geologia; le acque minerali (classificazioni e caratteristiche fondamentali; l'azione biologica e terapeutica delle acque minerali: nelle

malattie interne, in ginecologia, in dermatologia; idroterapia: azione biologica o terapeutica; crenologia; crenoterapia; climatologia e climatoterapia; organizzazioni delle stazioni di cura creno-termominerali; le colonie climatiche; nozioni di metereologia medica; cure fisiche. Esercitazioni di laboratorio: microscopia; batteriologia; chimica. Art. 49. - È obbligatorio un periodo di internato di almeno sei

mesi in un Istituto di farmacologia, in un Istituto di chimica e in un Istituto con laboratorio batteriologico. Art. 50. - Gli insegnamenti verranno integrati da lezioni e dimostrazioni pratiche in stazioni idrotermali. Art. 51. - Gli esami di profitto vengono dati alla fine di ogni anno di corso per il gruppo di materie svolto nell'anno stesso. Art. 52. - Il numero massimo degli iscritti per ogni anno di corso sarà di dieci. Art. 53. - Le tasse ed i contributi sono quelli comuni a tutte le altre scuole di specializzazione nello discipline medico-chirurgiche di questa Università. Scuola di specializzazione in igiene. Art. 54. - Gli anni di studio necessari per il conseguimento del diploma di specializzazione in igiene sono due. Art. 55. - Le materie obbligatorie sono le seguenti:

igiene generale (suolo, aria, acqua, alimentazione, abitazioni,

igiene individuale, igiene urbana);

igiene speciale (igiene infantile, scolastica, del lavoro,

ospedaliera, rurale, ferroviaria);

patologia e clinica delle malattie da infezione (eziologia,

epidiemiologia, profilassi);

malattie da intossicazione, da carenza, da insaluabrità, da eredità morbosa; malattie sociali;

microscopia applicata all'igiene, microbiologia e parassitologia; immunologia;

chimica e fisica applicata all'igiene demografia, legislazione,

polizia sanitaria, statistica, ingegneria sanitaria; ispezione delle carni da macello. Art. 56. - L'internato è obbligatorio durante i due anni dei corso ed inoltre nel primo anno anche l'internato nell'istituto di anatomia patologica e nel secondo anno un periodo di internato nel reparto malattie infettive.

Art. 57. - Le prove annuali, orali, scritte e pratiche riguarderanno il gruppo di materie che è stato oggetto del corso che all'inizio di ogni anno sarà fissato dalla Direzione della scuola. Art. 58. - Il numero massimo degli iscritti per ogni anno di corso sarà di dieci. Art. 59. - Le tasse ed i contributi sono quelli comuni a tutte le altre scuole di specializzazione nelle discipline medico-chirurgiche di questa Università.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1947 DE NICOLA GONELLA

Visto, il Guardasigilli: GRASSI

Registrato alla Corte del conti, addì 21 febbraio 1948

Atti del Governo, registro n. 17, foglio n. 138. - FRASCA