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DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 1948, n. 62

Disposizioni a favore del teatro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal: 11-3-1948
al: 14-1-1950
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri, di
concerto con i Ministri per le finanze e per il tesoro;

                              PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri
con deliberazione del 6 febbraio 1948:
                               Art. 1.

  Ferma  la  quota  del  12%  prelevata  dai  diritti  erariali sugli
spettacoli  di qualsiasi genere e sulle scommesse, per la concessione
di  contributi  a favore degli enti ed istituzioni indicate nell'art.
7,  primo  comma, del decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538, per
un  biennio  a  decorrere  dal  1 gennaio 1948 altra quota pari al 6%
viene  prelevata  dagli  stessi diritti erariali, al netto dell'aggio
spettante   alla   Societa'   italiana   autori   ed   editori,   per
sovvenzionare,  sia  all'interno  della  Repubblica  sia  all'estero,
manifestazioni  teatrali italiane di particolare importanza artistica
e  sociale. Essa e' destinata per un terzo a favore di manifestazioni
teatrali  di  prosa  e  per  due  terzi  a  favore  di manifestazioni
musicali.