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DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 maggio 1947, n. 1637

Istituzione e soppressione di istituti e scuole di istruzione tecnica.

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Testo in vigore dal: 27-2-1948
                   IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

  Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889;
  Veduta  la  legge  28  dicembre 1931, n. 1771, nella quale e' stato
convertito il regio decreto-legge 3 agosto 1931, u. 1069;
  Veduto il regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175;
  Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1935, n. 2038;
  Veduto il regio decreto 5 settembre 1938, n. 1758;
  Veduto il regio decreto 14 settembre 1941, n. 1059;
  Ritenuto  che  occorre  regolarizzare  formalmente il funzionamento
degli  istituti e delle scuole d'istruzione tecnica gia' in atto, con
i relativi organici, dal 1 ottobre 1945;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto
con quelli per l'interno e per le finanze e il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Sono  istituiti  un  Istituto  tecnico  agrario  a  Bagnoregio,  un
Istituto tecnico agrario a Cosenza, un Istituto tecnico industriale a
Cagliari  e  un Istituto tecnico nautico a Trapani, i corsi completi,
gli  indirizzi  specializzati,  le  specializzazioni  e  gli organici
relativi  sono  indicati  nelle tabelle A, B e C, annesse al presente
decreto, viste e firmate dal Ministro per la pubblica istruzione e da
quello per le finanze e il tesoro.
  Sono   istituiti   l'indirizzo   specializzato   per  edili  presso
l'Istituto  tecnico  industriale  governativo di Catanzaro la sezione
per  geometri  presso  gli  Istituti  tecnici commerciali a indirizzo
mercantile  governativi  di  Ancona  e di Foggia, i quali assumono la
denominazione   di   Istituto  tecnico  commerciale  e  per  geometri
governativo  un  secondo  corso  completo  della sezione per geometri
presso gli Istituti tecnici commerciali ad indirizzo amministrativo e
per  geometri  governativi  Della  Porta" di Napoli, "Da Vinci" e "Q.
Sella"  di Roma ai relativi organici sono indicati nelle tabelle D ed
E  annesse  al presente decreto, firmate dal Ministro per la pubblica
istruzione e da quello per le finanze e il tesoro.